domenica 12 febbraio 2012

ABUSI EDILIZI: NESSUNA PRESCRIZIONE

MASSIMA:
 Il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica ed edilizia può essere esercitato in ogni tempo, senza necessità, per i relativi provvedimenti, di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre una demolizione.
Il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento difforme secondo la quale invece “il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso” e “il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza” potrebbero ingenerare un affidamento del privato, rispetto al quale sussisterebbe un “onere di congrua motivazione” circa il “pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato”; ritiene però che tale orientamento non vada condiviso.
In proposito, si impone anzitutto il rilievo fatto proprio dalla citata decisione C.d.S. 5509/2009, ovvero che di affidamento si può parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente e in modo compiuto reso nota la propria posizione alla p.a., venga indotto da un provvedimento della stessa a ritenere la legittimità del proprio operato, non già nel caso che rileva, in cui si commette un abuso a tutta insaputa della p.a. medesima. Inoltre, l’abuso edilizio integra un illecito permanente, rappresentato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi; di talché ogni provvedimento repressivo dell’amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, ma interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento.
Non è poi privo di rilievo anche quanto osserva la già citata TAR Napoli 17441/2010. Infatti, la disciplina del potere di sanzionare gli abusi edilizi del quale la p.a. è titolare deve essere ricostruita anche tenendo conto di un dato storico, quello che in proposito ha visto, negli ultimi trent'anni, un costante ripetersi di misure straordinarie di sanatoria, a partire dalla nota l. 28.02.1985 n. 47. Ammettere quindi l’estinzione di un abuso per il mero decorso del tempo significherebbe allora, in primo luogo, costruire una sorta di sanatoria di fatto che opererebbe anche quando l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi del corrispondente istituto previsto dalla citata normativa premiale, e quindi senza nemmeno la necessità di versare le oblazioni da essa previste. Per altro verso, poi, è comunque escluso che si possa parlare di affidamento tutelabile nel momento in cui di detta normativa l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi.
Infine, si impone un rilievo ulteriore: consentire, così come fa l’interpretazione qui criticata, una sanatoria degli abusi edilizi per effetto del mero decorso di un periodo di tempo “lungo” ovvero “notevole” ma comunque non determinato con precisione, significa inserire nel sistema un pericoloso elemento di indeterminatezza, perché la repressione di un dato abuso nel caso concreto sarebbe rimessa all’apprezzamento del singolo funzionario, oltretutto pressoché impossibile da sindacare nella presente sede giurisdizionale, con intuibile possibilità di strumentalizzazioni.

leggi la sentenza

venerdì 25 novembre 2011

INCOSTITUZIONALI LE NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVE AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

La corte costituzionale, con la sentenza n. 309 del 21 novembre 2011, ha dichiarato incostituzionale:
1) l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;
2) l’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (definizione degli interventi edilizi);

3) dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7.

Non sarà più pertanto possibile presentare interventi di ristrutturazione "pesante" che prevedano la demolizione e ricostruzione con diversa sagoma degli edifici esistenti.












domenica 14 agosto 2011

Cantieri - Il responsabile dei lavori: incarico e incompatibilita`



QUALSIASI OPERATORE ED A QUALSIASI TITOLO DEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE DOVREBBE LEGGERE QUESTO ARTICOLO DAVVERO INTERESSANTE ED APPROFONDITO.


Articolo della rivista "ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 7/2011"
Autore: "Igor Secco – Sostituto Procuratore, Procura della Repubblica di Bolzano".

Art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 - Modello B1-bis dichiarazione requisiti di ordine generale


27.07.2011  
MODELLO “B1-bis”
(in carta semplice)
CESSATI DALLA CARICA

Appalto opere:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto
per l’esecuzione di lavori pubblici
di cui alla lettera c), comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006

Art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 - Modello B1 dichiarazione requisiti di ordine generale


27.07.2011  
MODELLO “B1”
(in carta semplice)


Appalto opere: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto
per l’esecuzione di lavori pubblici
di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006

giovedì 7 aprile 2011

VIGILI DEL FUOCO E SCIA


I Comandi dei VV.F., come tutte le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune che sono interessate dal procedimento SUAP, non possono trasmettere al richiedente nessun tipo di atto o comunicazione e sono tenute a trasmettere tutto al SUAP dandone comunicazione al richiedente.
Il regolamento è stato strutturato sulla distinzione tra due procedimenti:

NUOVE PROCEDURE PER LO S.U.A.P.


ATTIVITA' PRODUTTIVE
Nasce lo Sportello Unico informatizzato

La normativa sullo Sportello Unico Attività Produttive, disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, ha confermato in capo ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative verso le attività di impresa e ha individuato specifiche dotazioni tecnologiche, tra le quali il conseguimento di requisiti operativi minimi, per lo svolgimento di tale attività.