domenica 14 febbraio 2010

Muro di contenimento e distanze legali

DIRITTO URBANISTICO - Distanze legali - Muro di contenimento - Natura di “costruzione” ai fini di cui all’art. 873 c.c. - Parte compresa tra le fondamenta e il livello del fondo superiore - Esclusione - Parte del muro realizzata oltre il piano del fondo sovrastante - Costruzione in senso tecnico-giuridico. In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 10 gennaio 2006, n. 145). Pres. De Zotti, Est. Bruno - G.V. e altro (avv.ti Sella, Lugoboni e Cappelletto) c. Comune di Costermano (n.c.). TAR VENETO, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 453

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