sabato 13 febbraio 2010

RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE

RESTITUZIONE ONERI E RIPRISTINO AMBIENTALE
Il pagamento del contributo del costo di costruzione è sempre connesso, dalle norme che lo prevedono o lo menzionano, alla costruzione di un manufatto edilizio, ovvero alla realizzazione di un intervento di trasformazione su manufatti già esistenti, cosicché pur sempre l’obbligo appare connesso ad una costruzione o qualcosa a ciò assimilabile.
Se non si può escludere, in linea puramente teorica, che il Comune restituisca
l’intero contributo versato ed intraprenda un’azione di danno nei confronti del responsabile (ex titolare della concessione edilizia decaduta o comunque non utilizzata), è indubbio che una simile strada si porrebbe in contrasto, da un lato, con il principio di ragionevolezza (e, forse con il criterio di efficacia dell’azione amministrativa), dall’altro con un generale criterio di economia dei mezzi. Ove si mantenga la pretesa nei limiti della legittimità, invero, sembrerebbe molto più ragionevole: a) provvedere ad una restituzione solo parziale, diffalcando dall’importo ricevuto una somma ritenuta adeguata e proporzionata all’entità dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi e la ricomposizione ambientale da effettuare con materiale analogo a quello estratto, dopo avere sentito gli interessati sul punto; b) subordinare la restituzione per intero alla realizzazione di lavori di ripristino, con le stesse modalità.

Con la sentenza T.A.R. Veneto, Sezione I, sentenza 21 dicembre 2005 n. 4358 in breve motivando la propria capacità di giudicare nella controversia – ha ritenuto legittimo il provvedimento amministrativo con il quale un Comune, a seguito di vicende decadenziali del titolo concessorio, disponeva l’avvio del procedimento di restituzione dell’ammontare versato quale oneri di urbanizzazione ma solo a condizione che il rinunciante al titolo si adoprasse per il ripristino ambientale e la ricomposizione dello stato dei luoghi, facendo uso di materiali equivalenti a quelli asportati durante gli scavi, o – in alternativa – sottoscrivesse un atto di impegno per la realizzazione di detti lavori precisando i termini temporali e contestualmente alla produzione di una polizza fideiussoria per un ammontare corrispondente al valore delle opere ancora da realizzare.

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