giovedì 19 novembre 2009

PIANO CASA LOMBARDIA


...ancora sulla cumulabiltà dei bonus volumetrici
tratto da:
Studio Legale Avvocati
Bordogna - Bottinelli - Ferrari - Mantegazza e Associati
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2.2.3 Nulla dice la norma circa la cumulabilità del “bonus” volumetrico previsto dall’art. 13, con:
a) il recupero volumetrico a fini abitativi dei sottotetti.
Se il recupero volumetrico è ultimato alla data del 31.3.2005, il relativo volume (reale) fa parte integrante della volumetria (reale) dell’edifico, e quindi è da computarsi per stabilire sia il volume attuale dell’edificio sia l’entità dell’ampliamento.
Se il recupero è stato ultimato, dopo il 31.3.2005, non è computabile nel volume dell’edificio, così come non sono computabili gli ampliamenti eventualmente ultimati dopo il 31.3.2005.
b) gli incrementi volumetrici previsti dallo strumento urbanistico.
Se l’incremento è già stato realizzato, valgono le considerazioni già fatte per il recupero volumetrico dei sottotetti.
Se l’incremento non è stato ancora utilizzato, è difficile – a mio parere – negare l’utilizzabilità del “bonus” comunale qualora si utilizzi il bonus della legge in esame, in assenza di uno specifico divieto contenuto nella legge stessa, anche se – verosimilmente – le finalità dei due bonus sono identiche.
Nell’ipotesi in cui il fondo, già edificato, non sia saturo, cioè abbia una volumetria residua, l’utilizzo del bonus di legge va certamente ad incidere sulla volumetria residuale, in quanto il volume esistente va calcolato (questa volta secondo la disciplina dello strumento urbanistico) tenendo conto degli ampliamenti eseguiti in base alla legge in esame.

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